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Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2.

 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda".

(B.U. 19 gennaio 2006, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulgala seguente legge:

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge persegue la conservazione e la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente ed il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse.

Art. 2. (Censimento)

1. I comuni effettuano il censimento delle costruzioni in terra cruda esistenti e relative pertinenze entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 ed assicurano il costante monitoraggio dello stato del degrado delle costruzioni stesse.

2. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità del censimento con il regolamento di cui all'articolo 6 tenendo conto delle raccolte di dati già esistenti a livello comunale o provinciale ed in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale.

3. Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 3. (Sostegno alle attività di censimento, ricerca e formazione)

1. La Regione promuove il censimento nonché lo sviluppo di progetti di ricerca e dell'attività di formazione sulle tecniche di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda ed assicura la divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.

2. I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono sostenuti tramite l'assegnazione di borse di studio agli studenti secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6.

3. L'attività di formazione è promossa attraverso la realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale nonché attraverso forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per specifica competenza, possano offrire contributi alla divulgazione della tecnica di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda.

Art. 4. (Contributi per interventi di recupero)

1. Sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che il recupero avvenga con l'utilizzo di materiale in terra cruda e che la costruzione sia compresa nel censimento di cui all'articolo 2. Fino alla conclusione dell'attività di censimento di cui all'articolo 2 sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi di recupero di costruzioni ritenute censibili.

2. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 mediante contributi in conto capitale nella misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e con un limite massimo di 12 mila euro per singolo intervento.

3. I lavori relativi agli interventi indicati al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro tre anni da tale data. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi i cui lavori risultino ultimati in data antecedente alla presentazione della domanda.

4. Il contributo è revocato ed è disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti a decorrere dal provvedimento regionale di erogazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 5. (Procedure per la concessione dei contributi)

1. Le domande di contributo relative agli interventi di cui all'articolo 4 sono presentate alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

2. Possono presentare domanda di contributo i proprietari o aventi titolo, pubblici o privati, delle costruzioni in terra cruda.

3. La Regione seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di criteri che tengano prioritariamente conto della proprietà pubblica o ecclesiastica del bene oggetto di intervento, della sua fruibilità pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto al contesto paesaggistico.

4. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 6. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento definisce in particolare:

a) i criteri per il finanziamento del censimento nonché le procedure e le modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di apposito applicativo informatico da mettere a disposizione dei comuni;

b) i criteri per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 3, comma 2;

c) le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la documentazione da allegare alla domanda e quella necessaria per l'erogazione in acconto o a saldo del contributo concesso;

d) gli adempimenti istruttori;

e) gli ulteriori criteri di priorità per la selezione delle domande in aggiunta ai criteri indicati all'articolo 5, comma 3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno di essi;

f) le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi;

g) le procedure per la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4.

Art. 7. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali iniziative sono state promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge;

b) quali progetti di ricerca sono stati attuati e in che modo si è svolta l'attività di formazione di cui all'articolo 3;

c) quali sono state le criticità riscontrate nell'attuazione della legge, con particolare riferimento all'attività di censimento di cui all'articolo 2;

d) quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4;

e) quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge in riferimento ai criteri di priorità indicati all'articolo 5, comma 3, ed al regolamento di cui all'articolo 6;

f) in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa complessiva di due milioni di euro per ciascun anno, ripartita rispettivamente in 1.500.000,00 euro per spesa di investimento e in 500.000,00 euro per spesa corrente.

2. Agli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, stimati, in termini di competenza, in 1.500.000,00 euro per il biennio 2006-2007, imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 19082 (Pianificazione gestione urbanistica Studi regolamenti Programmi attuativi Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.

3. Agli oneri derivanti dal censimento, dalla realizzazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale e dall'assegnazione di borse di studio agli studenti, quantificati, in termini di competenza, in 500.000,00 euro, per il biennio 2006-2007, e imputati all'UPB 19011 (Pianificazione Gestione urbanistica Pianificazione territoriale regionale Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 2006

p. Mercedes Bresso

Il Vicepresidente

Gianluca Susta


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Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: 'Attuazione della legge regionale 16
gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in
terra cruda)'


(B.U. 4 agosto 2006, 2° supplemento al n. 31)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
All. A


Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.

(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 gennaio
2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
disciplina i procedimenti e definisce i criteri per l'erogazione di finanziamenti,
per l'attività di censimento delle costruzioni in terra cruda, per gli interventi
edilizi di recupero delle costruzioni in terra cruda, per l'assegnazione di borse
di studio, per progetti di ricerca sulle tecniche costruttive, di restauro degli
edifici in terra cruda e per la relativa attività di formazione.


Capo II Censimento

Art. 2.
(Attività di censimento)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 2 della l.r. 2/2006, i comuni censiscono i fabbricati presenti sul
proprio territorio e costruiti con la tecnica della terra cruda, a prescindere dalla
destinazione d'uso e dalla tipologia, che siano rilevanti per il loro pregio
storico-artistico, architettonico e paesaggistico, ed altresì per loro valore
documentario della tecnica costruttiva.
2. Il censimento rileva tutte le raccolte di dati già esistenti a qualsiasi livello in
materia e, nelle schede e nella relazione illustrativa, rinvia espressamente ad
eventuali sovrapposizioni tra censimenti già operanti, con particolare
riferimento agli edifici già censiti, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995,
n. 35
(Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici
nell'ambito comunale).
3. Il censimento è attuato compilando apposita scheda illustrativa del
fabbricato, di cui all'allegato A al presente regolamento e reso disponibile in
formato elettronico, sul sito web della Regione Piemonte.
4. Il censimento si articola in tre sezioni che, sulla base della valutazione del
comune, riguardano:
a) edifici di valore documentario che costituiscono testimonianza delle tecniche
costruttive che utilizzano la terra cruda;
b) edifici di valore storico-architettonico-paesaggistico che oltre a costituire
testimonianza delle tecniche costruttive che utilizzano la terra cruda,
rappresentano elemento di particolare interesse nella caratterizzazione del
paesaggio locale e sotto il profilo storico e architettonico;
c) edifici di valore storico-artistico, sia se già compresi fra i beni soggetti alla
tutela del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) come modificato dai decreti
legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157, sia se individuati e/o da individuarsi
negli strumenti urbanistici comunali come tali.
5. La Regione finanzia il censimento erogando un contributo di euro 100,00 per
ogni scheda predisposta fino ad un massimo di 100 schede.
Il comune presenta la domanda di contributo per la redazione del censimento
entro il 30 settembre di ogni anno; la Regione eroga un anticipo del 40 per
cento della somma totale, sulla base delle dichiarazioni rese con apposita
domanda dal comune in base al numero di schede che il comune stesso si
propone di presentare, ed eroga il saldo della restante somma a censimento.
6. Nel caso in cui i comuni non concludono il censimento entro il termine
indicato al comma 1, restituiscono l'eventuale anticipo di cui al comma 5 alla
Regione.
7. Il censimento concorre a costituire requisito essenziale per la concessione
dei contributi agli interventi sui fabbricati richiesti dai privati, dagli enti pubblici
e dagli enti ecclesiastici.
8. Il censimento costituisce studio di analisi del tessuto edilizio e, come tale, è
utilizzato per la redazione per gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti
anche al fine dell'individuazione dei beni di interesse storico architettonico ai
sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed
uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale
6 dicembre 1984, n. 61. L'inserimento di un edificio nel censimento non
costituisce vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004.


Capo III Borse di studio

Art. 3.
(Assegnazione borse di studio)
1. Con le somme previste per l'attuazione della legge, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale assegna
dieci borse di studio per ciascun anno, così distribuite:
a) cinque da euro 4.000,00 ciascuna a studenti di istituzioni universitarie;
b) cinque da euro 2.000,00 ciascuna a studenti di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che abbiano condotto e portato a termine progetti
di ricerca sulle tecniche costruttive e di restauro degli edifici in terra cruda.
2. Sulla base di uno specifico bando, gli istituti universitari e quelli di istruzione
secondaria di secondo grado presentano, in forma cartacea ed informatica, i
progetti di ricerca alla struttura regionale competente in materia di
pianificazione e gestione urbanistica.
3. In linea con le finalità della l.r. 2/2006, le borse di studio sono assegnate
secondo i seguenti criteri di priorità:
a) progetti che riguardano la lavorazione del materiale in modo da realizzare
edifici con prestazioni statiche e costruttive di assoluta sicurezza e
convenienza;
b) progetti che riguardano la redazione di manuali operativi che indichino agli
operatori del settore, professionisti e maestranze, le corrette tecniche di
intervento per il restauro degli edifici in terra cruda;
c) progetti che riguardano la comparazione delle tecniche di restauro degli
edifici in terra cruda con le tecniche tradizionali che utilizzano materiali non
compatibili con l'impianto originario, sottolineando le convenienze economiche
e prestazionali;
d) progetti che riguardano gli edifici in terra cruda e il loro rapporto con le
tecniche di bio-architettura;
e) progetti che riguardino l'architettura in terra cruda come interpretazione di
un nuovo stile di costruire in Piemonte e delle sue possibili ricadute socioeconomiche;
f) progetti che riguardano l'architettura in terra cruda quale occasione ai fini
umanitari di aiuto delle popolazioni più deboli.

Art. 4.
(Commissione di valutazione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita una
commissione di valutazione, per l'assegnazione delle borse di studio ai progetti
di ricerca di cui all'articolo 3.
2. La commissione è così composta:
a) dal Direttore regionale alla Pianificazione e Gestione urbanistica o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal responsabile del Settore Gestione Beni Ambientali o suo delegato;
c) dal responsabile del Settore Pianificazione Paesistica o suo delegato;
d) da due esperti designati dalla Giunta regionale sulla base di un curriculum
attestante le specifiche competenze professionali in materia, scelti all'interno di
due terne indicate rispettivamente una dal Politecnico di Torino e una
dall'Università di Torino.
3. La commissione, con proprio regolamento, disciplina ulteriori aspetti relativi
alla propria organizzazione e funzionamento.


Capo IV Interventi di recupero

Art. 5.
(Contributi per gli interventi di recupero)
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro conservativo di edifici esistenti costruiti in terra
cruda, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile
e fino ad un limite massimo di euro 12.000,00, per ogni singolo intervento,
purchè l'attività di recupero sia eseguita con l'utilizzo di materiale in terra
cruda, nel rispetto della tecnologia costruttiva originaria e su costruzioni
censite dal comune competente per territorio.
2. In deroga al comma 1 e fino alla conclusione dell'attività di censimento nei
limiti temporali indicati dalla l.r. 2/2006 e comunque limitatamente al primo
anno di efficacia della legge regionale stessa la richiesta di finanziamento è
ammissibile anche per gli interventi di recupero di costruzioni dichiarate
censibili dal comune. In tal caso se il comune non provvede alla redazione del
censimento, il finanziamento regionale si intende revocato, con obbligo di
restituzione alla Regione.
3. La Regione, tramite la commissione di cui all'articolo 4, qualora le domande
siano superiori ai finanziamenti ammessi, seleziona le domande da ammettere
a contributo sulla base di specifici criteri di priorità definiti nella prima seduta
della commissione stessa, e pubblicizzati sugli strumenti ritenuti più opportuni,
tenendo conto di:
a) rilevanza della costruzione rispetto al contesto paesaggistico sia se rurale,
sia se urbano del centro storico e/o di antica formazione, con particolare
attenzione qualora la costruzione ricada in area sottoposta a vincoli
paesaggistici;
b) fruibilità pubblica della costruzione di proprietà privata;
c) proprietà pubblica o ecclesiastica della costruzione;
d) destinazione residenziale quale prima residenza del proprietario della
costruzione (in questo caso specifico occorre allegare certificato di residenza);
e) stato di originalità dell'immobile (valore percentuale delle parti originali del
fabbricato);
f) caratteristiche innovative dell'intervento edilizio.
4. I criteri prima definiti sono, nell'attuale fase di avvio dell'attuazione della
legge, valutati in maniera paritaria con un valore ponderale (qualora presenti)
pari a 12,50 punti su 100 i restanti 25,00 punti sono assegnati dalla
commissione sulla base dell'originalità progettuale dell'intervento.
5. La Regione in base ai criteri ed i parametri come sopra definiti redige una
graduatoria degli interventi da finanziare e la pubblica sul BUR entro il 1° aprile
di ogni anno.
6. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio
dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori. Tali
fasi sono comunicate alla Regione dal comune che, previa verifica, attesta
l'effettivo inizio e fine dei lavori e presenta alla Regione le richieste dei privati
di acconto e saldo.
7. Il privato, in possesso di regolare atto edilizio per eseguire le opere,
presenta al comune la dichiarazione di inizio dei lavori accompagnata dalla
richiesta di erogazione dell'acconto che è fatta pervenire dal comune alla
Regione unitamente ad un attestazione del comune che i lavori sono
effettivamente iniziati. La stessa procedura viene seguita per la fine dei lavori e
la richiesta di erogazione del saldo.
8. Nel caso in cui sia stato erogato l'acconto ma i lavori non vengano conclusi
le somme erogate devono essere restituite alla Regione nelle forme di legge.
9. Al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 2/2006, la
Regione può effettuare controlli sia durante il procedimento di erogazione del
contributo sia a conclusione del medesimo al fine di verificare che i beneficiari
abbiano effettivamente utilizzato i contributi in base alle indicazioni della legge
e del regolamento, con particolare riferimento all'articolo 4 della l.r. 2/2006.

Art. 6.
(Domande di finanziamento)
1. Le domande sono presentate al comune competente per territorio, dai
proprietari o dagli aventi titolo di costruzioni in terra cruda e sono compilate
secondo appositi moduli disponibili sul sito web della Regione e presso le sedi
del proprio Ufficio relazioni con il pubblico.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) ampia ed esaustiva documentazione fotografica dell'edificio, delle sue parti
interne ed esterne, nonché del suo inserimento nel contesto paesaggistico
(rurale,urbano);
b) un rilievo fotografico dei luoghi circostanti, per gli edifici che rivestono
particolare importanza in quanto inseriti in un contesto paesaggistico di
particolare rilevanza;
c) elaborati grafici di rilievo dell'edificio in scala 1:100 con i riferimenti alla
documentazione fotografica allegata e indicazione delle parti originali in terra
cruda della costruzione;
d) elaborati grafici di progetto dell'edificio in scala 1:100 con l'indicazione delle
opere da eseguirsi in relazione alle voci del preventivo di spesa;
e) relazione illustrativa del tipo di intervento da eseguirsi con indicazione della
fruibilità pubblica del bene presente e/o prevista dal progetto (se l'edificio
insiste su via o piazza pubblica, se l'edificio è in parte utilizzato a fini pubblici:
ad esempio se comprende passaggi pedonali sottoportico etc.); deve, inoltre,
essere indicato il valore percentuale della presenza di parti originarie in terra
cruda;
f) titolo di proprietà dell'edificio.

Art. 7.
(Funzioni del comune)
1. Il comune competente per territorio, ricevute le domande di cui all'articolo
6, verifica e dichiara:
a) se l'edificio per il quale è chiesto il finanziamento è stato inserito nel
censimento comunale. In caso positivo deve essere allegata alla domanda
copia della scheda di censimento. In caso negativo il comune dichiara, previe le
verifiche tecnico- amministrative che ritiene opportune, se la costruzione è
censibile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo della
l.r. 2/2006 e che il censimento è in fase di elaborazione;dichiara inoltre
l'eventuale inclusione dell'edificio in altri censimenti quale ad esempio quello
previsto dalla l.r. 35/1995 e lo stato del finanziamento in base ad essa;
b) se l'intervento edilizio di cui si chiede il finanziamento è fattibile sotto il
profilo tecnico in base alle conoscenze attuali;
c) se l'intervento edilizio è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie
comunali e se è da sottoporre ad autorizzazioni di enti in forza dell'esistenza di
vincoli (paesaggistici, idrogeologici etc.);
d) se la stima dei lavori da eseguirsi prodotta corrisponde ai valori di mercato
reali, avvalendosi comunque, ove possibile, del prezzario delle opere pubbliche
della Regione Piemonte di più recente edizione.
2. Il comune, esperite le verifiche di cui sopra, consegna presso gli uffici
regionali competenti, entro il 30 settembre di ciascun anno, le domande che ha
valutato corrispondere ai criteri della legge e del presente regolamento,
accompagnate dalla relazione istruttoria, dalle dichiarazioni e dagli allegati.

Art. 8.
(Ricerca e formazione)
1. La Regione Piemonte, secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 2, della
l.r. 2/2006, finanzia specifiche ricerche, in collaborazione con le istituzioni
universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nella
materia e attiva appositi corsi di formazione professionale.
2. La Regione Piemonte, secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 3 della
l.r. 2/2006, promuove la formazione professionale degli operatori, pubblici e
privati indirizzandola, ai tecnici dei comuni, al fine di operare al meglio nel
campo delle costruzioni in terra cruda con particolare riferimento alle tecniche
costruttive, alle tipologie di intervento e alle finalità della legge. La
partecipazione alle iniziative di formazione professionale può costituire
elemento di priorità per l'individuazione dei comuni sui quali avviare specifiche
attività di ricerca.
3. L'attività di formazione è svolta dalle province; a tal fine la Regione
Piemonte eroga specifici contributi alle stesse, nei limiti delle disponibilità
annuali di bilancio e per un massimo complessivo di € 200.000,00. Le province,
al fine di accedere ai contributi, presentano domanda alla Regione Piemonte,
entro il 31 ottobre di ogni anno; la Regione eroga un anticipo del 40 per cento
della somma totale, sulla base di specifica dichiarazione relativa all'attività che
si intende realizzare, ed eroga il saldo della restante somma a corso concluso e
sulla base di un'analitica relazione contenente i costi e i risultati ottenuti.
4. Per realizzare quanto definito ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale
predispone annualmente un programma di attività da trasmettere per
conoscenza alla Commissione consiliare competente.


Allegato A

(Art. 2)
Scheda di Censimento delle Costruzioni Omissis

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Documentazione per il Comune di Alessandria

Richiesta di censimento

Richiesta di contributo


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